Milano, 20 gennaio 2004

IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 20 gennaio 2004, presso la sede municipale di Milano di via Bergognone 30, con l'intervento: per il Comune di Milano dell'Assessore al Personale Ing. Carlo Magri e dell'Assessore Traffico - Trasporti Arch. Giorgio Goggi, per ATM SpA dell'Amministratore Delegato Dr. Bruno Soresina, del Direttore Generale Ing. Roberto Massetti e del Direttore del Personale Dr. Giuseppe Pinna,

tra

ATM SpA

e le

OO.SS. FAISA  CISAL - UGL SAMA FAISA CONFAIL - COMU ATM

VISTO

  • i protocolli annessi all'Accordo Aziendale 27.04.2001 in tema di 1) Politiche di regolazione e sviluppo del pubblico trasporto a Milano nell'ambito del piano urbano della mobilità; 2) Ruolo di ATM SpA quale punto di riferimento del sistema della mobilità integrata, in armonia con l'ambiente e con l'evoluzione socio territoriale; 3) Sviluppo delle politiche di concertazione e di relazioni industriali

TENUTO  CONTO

  • dell'impegno sottoscritto tra le arti contraenti di periodica verifica dello stato di attuazione di quanto previsto e regolato nel suddetto Accordo 27.04.01 ed, in particolare, nell'art. 13 dello stesso, in ordine al completamento della negoziazione novativa sulle tematiche aziendali non trattate nell'Accordo stesso.

Sottoscrivono, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, il presente Accordo Aziendale per la completa disciplina di applicazione del CCNL 27.11.00 e per la novazione di Accordi vigenti per ATM SpA di Milano.

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2

SVILUPPO DEL PUBBLICO TRASPORTO A MILANO

Le parti confermano il comune impegno per il miglioramento e lo sviluppo del pubblico trasporto a Milano, con obiettivi di efficacia ed efficienza della gestione, incremento della qualità, sicurezza, affidabilità, confort ed impatto ambientale, soddisfazione della clientela, con il coinvolgimento e la valorizzazione professionale del personale addetto.

Art. 3

SVILUPPO DELLE POLITICHE DI CONCERTAZIONE

Le sessioni periodiche degli incontri di concertazione, come previsti dall'Accordo Aziendale 27.04.01, avranno riguardo in via prioritaria al processo di societarizzazione e di partecipazione alle gare, previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. Pertanto, le Parti convengono di aprire il confronto entro il corrente mese di gennaio, al fine di valutare congiuntamente ricadute ed evoluzione.

Art. 4

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO

Al fine di supportare il miglioramento continuo quali-quantitativo del servizio offerto, per favorire gli investimenti per l'ammodernamento del parco, delle infrastrutture e delle tecnologie, incrementando i livelli i qualità, sicurezza, affidabilità e confort del TPL gestito da ATM SpA, le parti convengono di proseguire nelle politiche di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, con il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori.

Art. 5

PROGETTI  SETTORIALI

Per conseguire gli obiettivi indicati all'art. 4 le Parti convengono di dare attuazione a progetti, anche settoriali, come già previsto dall'art.13 dell'A.A. 27.4.2001 e come individuati nell'allegata scheda tecnica, nonché negli Accordi allegati.

Art. 5 bis

ALTRI  PROGETTI

Le Parti si impegnano a procedere ulteriormente nel confronto al fine di raggiungere entro il 31 marzo 2004, intese su eventuali altri progetti di miglioramento continuo del servizio e recupero di produttività.

Art. 6

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA, DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Le Parti confermano che la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori al miglioramento della gestione aziendale e della qualità del servizio sono sostenute dalle politiche di formazione continua e sono regolate sul piano retributivo dall'Accordo Aziendale 24 marzo 2003, relativo al Premio di Risultato, del quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello stesso accordo, viene confermato l'impianto normativo, salvo quanto di seguito espressamente pattuito.

  6. 1

Con la retribuzione del mese di gennaio 2004 verrà corrisposta al personale avente titolo ai sensi dell'A.A. 24.3.2003 una anticipazione del PdR relativa all'esercizio 2003 di importo pari a Euro 250, con conguaglio della spettanza dovuta a tale titolo nel mese di giugno.

 

6. 2

In relazione a quanto convenuto al precedente art. 5, verrà erogata - con la retribuzione di febbraio 2004 - al personale in forza al 1° dello stesso mese, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e con l'esclusione del personale assunto ed inquadrato specificamente nell'Area Servizi Ausiliari per la mobilità, la somma lorda di Euro 300, comprensiva di ogni incidenza legale e contrattuale e non utile ai fini del TFR; la corresponsione è rapportata ai mesi di servizio nei 12 mesi precedenti e riproporzionata nei casi di rapporto a tempo parziale.

Il suddetto importo lordo, comprensivo di ogni incidenza legale e contrattuale e non utile ai fini del TFR, sarà corrisposto in via permanente in 12 mensilità a decorrere dal 1.1.2005 al personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e con l'esclusione del personale assunto ed inquadrato specificamente nell'Area Servizi Ausiliari per la mobilità; la corresponsione è proporzionata nei casi di rapporto a tempo parziale.

 

6. 3

Per il personale con contratto di formazione lavoro, in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le previsioni di cui al punto 6.2 si applicano nella misura del 50%.

In via derogatoria alle vigenti previsioni della contrattualistica aziendale di riferimento, viene pattuita anche la corresponsione, a decorrere dalla completa maturazione dei primi 12 mesi contrattuali e comunque a decorrere dal 1° febbraio 2004, del 50% del superminimo aziendale di spettanza all'atto della trasformazione del contratto.

Art. 7

PROCEDURALIZZAZIONE DEL CONFLITTO

Le Parti si impegnano ad un immediato riavvio del confronto in materia di proceduralizzazione del conflitto così come già previsto dall'art. 1 dell'A.A. 27.4.2001

Art. 8

CLAUSOLA DI RISERVA

Le parti si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo ai rispettivi organi di riferimento per sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2004.

 


 

SCHEDA TECNICA

DI CUI ALL'ART. 5 DELL'ACCORDO AZIENDALE 20.01.2004

Premesso che le compensazioni di cui all'art. 6 dell.A.A. 20.1.04 già tengono conto della ottimale rispondenza del comportamento tecnico di guida all'utilizzo delle nuove tecnologie installate a bordo dei mezzi, con il conseguente miglioramento degli indici di regolarità e con l'incremento dei passeggeri, i progetti settoriali di cui all'articolo 5 sono i seguenti.

A) AREA ESERCIZIO
 

1)

Le Parti concordano una riduzione del 10% delle prestazioni straordinarie complessive effettuate nell'esercizio 2003, con l'obiettivo di riequilibrare le prestazioni straordinarie tra tutto il personale dell'Area Operativa Esercizio.

In questo quadro, il tempo forfetario di "chiamata" è computato nella misura del 50% di quanto in essere, fermo restando il pagamento della retribuzione minima prevista.

Le località di cambio in linea predeterminate nel numero massimo di 4, in funzione della lunghezza e della tipologia della linea, saranno concordate tra le parti.

I tempi logistici riconosciuti nell'ambito del turno restano invariati:

  • 20' nel caso in cui la località di inizio non coincida con quella di termine, anche nel caso in cui nessuna delle due località sia la rimessa.

  • 15' nel caso in cui l'inizio e termine del servizio avvenga nella stessa località.

I tempi di pausa all'interno dei turni unici restano confermati così come previsti dal vigente A.A. 27.4.01

 

2)

In relazione alla esigenza di sempre maggiore integrazione tra formazione teorica e formazione pratica, nonché di estensione della formazione continua anche al personale dell'area professionale 1 e 2, resta inteso che le previsioni complessive di cui al punto 4.11 dell'Accordo Aziendale 27.4.01 terranno conto sia della formazione teorica che di quella pratica sul campo.

 

3)

Le parti confermano, così come individuato dal punto 13 del prospetto allegato all'art. 4 dell'Accodo Aziendale 27/4/01, che l'intervallo è applicato esclusivamente ai soli turni diurni, con esclusione di quelli notturni.

 

4)

I costi relativi al rinnovo della patente e del CAP non sono soggetti a rimborso.

B)

AREA MANUTENZIONE IMPIANTI E OFFICINE

 

1)

Fermo restando l'orario di lavoro contrattuale, l'organizzazione del lavoro diurno/notturno e/o del modello turnativo, sarà realizzato tempo per tempo in relazione alle esigenze organizzative, previa informativa e confronto con il Coordinamento RSU ai sensi dell'art. 3 del CCNL 12.07.85

 

2)

In relazione all'avvio della rilevazione automatica delle presenze attraverso l'installazione dei lettori badges in tutti i reparti, le timbrature relative alla presentazione resa dovranno essere effettuate all'interno dei reparti di appartenenza.

C)

AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI

 

Fermo restando l'orario di lavoro contrattuale, l'organizzazione della prestazione farà riferimento alle esigenze di alternanza e/o plurimansione in ambiti omogenei, ad eventuali modelli turnativi funzionali al servizio clienti e di back office, alla distribuzione anche stagionale su settimana corta-lunga, previa informativa e confronto con il Coordinamento RSU ai sensi dell'art. 3 del CCNL 12.07.85.

     

Seguono gli allegati 1 e 2:

ALLEGATO n. 1

ALLEGATO n. 2


 

Milano, 20 gennaio 2004

VERBALE  D'INCONTRO

Tra ATM  SpA e le OO.SS. FAISA CISAL, SAMA CONFAIL, UGL E COMU ATM

Nel corso della riunione di contrattazione del 20.1.2004, ciascuna Organizzazione ha posto specifiche problematiche in via breve, o con note scritte allegate al presente verbale, in ordine alle quali è stato fornito, da parte ATM SpA, riscontro impegnativo con lettera PG n. 1395 del 19.1.2004.

 

 

 


 

CoMU Sindacato Macchinisti Ferrovie

Coordinamento Macchinisti Uniti - Metropolitana Milanese

Milano, 19 gennaio 2004

Alla Direzione Generale ATM SpA

Alla Direzione del Personale

Alla Direzione delle Relazioni Industriali

All'Assessore del Personale del Comune di Milano

OGGETTO: sottoscrizione ipotesi di accordo aziendale

In relazione all'ipotesi di accordo aziendale del 14 gennaio 2004 sottoscritta tra Comune, Azienda e OO.SS. Confederali, la scrivente O.S. riscontra ancora una volta penalizzazioni a carico del Personale Viaggiante, unico settore che di fatto partecipa concretamente alla contropartita sotto forma di recupero di produttività, si vedano la riduzione del tempo della "chiamata" e il potenziale recupero degli "sfridi" attraverso l'aumento fino a 4 dei posti di cambio in linea.

Col fine di compensare tale penalizzazione a carico del Personale Viaggiante, oltre all'attuazione dell'unica criticità rimasta tale, l'art. 4/bis dell'Accordo Aziendale 27/04/2001 (tecnico di bordo), si chiede un significativo incremento dell'indennità di guida.

Inoltre a fronte di ciò, la scrivente O.S. si rende disponibile a concordare nell'ambito della proceduralizzazione del conflitto, articoli quali: "la pronta riattivazione del servizio al termine dell'azione di sciopero" e la rivisitazione delle "fasce garantite".

La scrivente si riserva di sottoporre tale integrazione dell'Ipotesi di Accordo, al vaglio dell'assemblea dei lavoratori, per sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2004.

Un Vostro impegno formale in questo senso, oltre alla sottoscrizione dell'accordo in oggetto, siamo certi, contribuirà ad un rasserenamento delle relazioni industriali prossime future.

Con tale auspicio, si porgono distinti saluti.

Il Direttivo Co.M.U.

 

 


 

ATM

Direzione del Personale e Organizzazione

Milano, 19 gennaio 2004

fax urgente

PG: 1395

 

Spett.li

OO.SS. Co.M.U.

e, pc

FAISA CISAL

UGL

SAMA CONFAIL

                                      Loro Sedi

OGGETTO: sottoscrizione ipotesi di Accordo Aziendale

In riscontro alla vs. comunicazione fax odierna, ricevuta alle ore 14.00 circa, preso atto di quanto da Voi osservato, Vi invitiamo ad intervenire alla sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo, già fissata nel corso dell'incontro negoziale del 16 gennaio u.s. in sede municipale, per il giorno 20 gennaio ore 10.00 presso la D.P.

Ciò in quanto le questioni da Voi poste ben possono essere risolutivamente affrontate, su entrambi i tavoli negoziali e contestualmente, entro il termine prescrittivo del 31 marzo 2004.

L'ipotesi di Accordo in esame rappresenta infatti un indispensabile elemento di semplificazione del coacervo di questioni aziendali sul tappeto, per il rilancio di una contrattazione aziendale efficace e senza pregiudiziali.

Confidando pertanto nel Vostro intervento per la sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo, si porgono distinti saluti.

 

 

Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
e-mail:
orsatm@libero.it