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Milano, 8 maggio 2000

REGOLAMENTAZIONE 
DELLA  FRUIZIONE  FERIE

Considerato il carattere di irriducibilità delle ferie annuali e gli obblighi posti in capo sia al datore di lavoro che al lavoratore in tema di fruizione della spettanza annuale di licenze ordinarie.

si dispone quanto segue:

A) LICENZE ORDINARIE

  1. Fermo restando la vigente normativa in materia di attribuzione e di riproporzionamento della spettanza, le giornate di licenza ordinaria debbono, di norma, essere fruite entro il 31 Dicembre dell'anno di maturazione.
  2. I periodi di fruizione sono determinati dal superiore gerarchico diretto, tenuto conto delle esigenze di servizio e sono concordati, per quanto possibile, con il personale interessato.
    A tal fine ogni singolo dipendente inoltra, entro la fine del mese di marzo (31 Maggio per il solo anno 2000), la proposta di utilizzo della propria spettanza.
  3. Il superiore gerarchico diretto comunicherà ad ogni agente il periodo di fruizione delle licenze ordinarie entro il più breve termine possibile e comunque non oltre il mese di Aprile di ogni anno (15 Giugno per il solo anno 2000) assicurando, in caso di richieste superiori, un periodo minimo continuativo non inferiore alle due settimane per ogni anno solare.
  4. Ove non fosse possibile assentire alle richieste del lavoratore, si provvederà, sentito l'interessato, ad assegnare un periodo di licenza ordinaria compatibile con le esigenze di servizio e, per quanto possibile, con l'interesse del lavoratore.
  5. In caso di mancata richiesta di licenze ordinarie per inerzia del dipendente, le stesse verranno assegnate d'ufficio assicurando comunque almeno due settimane continuative nell'anno solare.

  6. Una volta definito il concordato il programma di utilizzo delle ferie con il superiore gerarchico diretto, qualora per gravi e dimostrati motivi, l'interessato non fosse in grado di rispettare parte del programma di fruizione delle ferie annuali, il superiore gerarchico diretto, con avallo del Capo Servizio, potrà concedere che il termine per la fruizione sia posticipato al 31 Marzo dell'anno successivo, fermo restando il rispetto della fruizione programmata della spettanza ferie dello stesso anno successivo.

  7. In caso di non completa fruizione delle ferie annuali per inderogabili esigenze di servizio, potrà essere programmata, col consenso del lavoratore, la fruizione delle giornate nono concesse, entro il 30 Giugno dell'anno successivo, pur con l'obbligo, nello stesso periodo, di fruire la spettanza annuale di competenza.

  8. Qualora per ragioni di servizio, non fosse possibile l'utilizzo completo delle ferie concordate come nei precedenti punti 6) e 7), su autorizzazione del Capo Servizio, si procederà, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, alla liquidazione delle giornate restanti.

  9. Sarà cura del superiore gerarchico diretto far osservare la completa attuazione del presente regolamento e pertanto non deve essere accettata la presenza in servizio degli agenti nelle giornate in cui sono state assegnate, come da programmazione, le licenze ordinarie.

Il mancato rispetto della programmazione pattuita e assegnata sarà soggetto a sanzione disciplinare.

B) ORE A SCOMPUTO

  1. Su richiesta del dipendente può essere accordata la facoltà di procedere all'accantonamento delle ore lavorate oltre l'orario programmato di lavoro al fine di una successiva fruizione.
    Il superiore gerarchico diretto dovrà assicurare la completa fruizione inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la maggiore prestazione.

  2. Il monte ore a scomputo accantonato al 30.4.2000 dovrà essere utilizzato inderogabilmente entro il 30.6.2000.
    Per i minuti a scomputo accumulati e non fruiti entro il 30.6.2000 si opererà nel modo seguente:

  • Per il personale con orario di lavoro non flessibile:

Con trasformazione dei minuti residui in ore straordinarie e loro liquidazione

  • Per il personale con orario di lavoro flessibile:

Con trasformazione dei minuti residui in ore: liquidazione delle prime 9 ore con utilizzo del valore dell'ora ordinaria. Liquidazione delle ore eccedenti le 9 con utilizzo del valore dell'ora straordinaria.

 

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